Art. 1.
(Limite di età per l'elezione alle cariche di presidente della giunta regionale, presidente della provincia, consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, sindaco, sottosegretario di Stato e vice ministro).

      1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «f-bis) previsione del limite di età di settanta anni per l'eleggibilità alle cariche elettive di Presidente della Giunta regionale e di consigliere regionale».

      2. Al comma 1 dell'articolo 55 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la parola: «età» sono inserite le seguenti: «e fino al compimento del settantesimo anno di età».
      3. All'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fino al compimento del settantesimo anno di età»;

          b) al comma 3, dopo le parole: «attribuito il titolo di vice ministro» sono inserite le seguenti: «fino al compimento del settantesimo anno di età».